Videosorveglianza urbana e Codice della Strada: il Garante richiama i Comuni al rispetto del vincolo di finalità
Con provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un tema di particolare interesse per gli enti locali e i Comandi di Polizia Locale: l’utilizzo delle immagini acquisite tramite impianti di videosorveglianza installati per finalità di sicurezza urbana.
Il caso riguardava un Comune che aveva utilizzato le immagini provenienti da una telecamera installata sulla pubblica via, nell’ambito del sistema di videosorveglianza urbana, per ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestare a una conducente una violazione del Codice della Strada. Il filmato era stato inoltre trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile nell’ambito di un conseguente procedimento avente ad oggetto la patente di guida della conducente.
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, richiamando due argomenti centrali.
Il primo riguarda il principio di limitazione della finalità. Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana, in base al quadro normativo di riferimento e ai Patti stipulati con la Prefettura, sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Secondo l’Autorità, tale finalità non può essere automaticamente estesa all’accertamento di violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, salvo che vi sia una specifica base normativa che lo consenta.
Il secondo profilo riguarda la base giuridica della comunicazione dei dati ad altre amministrazioni. Nel caso esaminato, il Garante ha ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del filmato alla Motorizzazione Civile, anche perché l’incidente aveva causato lesioni lievissime e non risultavano integrati i presupposti normativi invocati dal Comune per la revisione della patente.
Il provvedimento chiarisce un punto operativo importante: la disponibilità tecnica delle immagini non equivale alla possibilità giuridica di utilizzarle per qualsiasi finalità istituzionale dell’ente. Ogni utilizzo ulteriore deve essere valutato alla luce della finalità originaria dell’impianto, della normativa di settore, dei principi di proporzionalità e minimizzazione e delle ragionevoli aspettative dei cittadini.
Resta invece distinto il caso in cui le immagini siano acquisite dalla Polizia Locale nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ad esempio in presenza di condotte penalmente rilevanti, quali lesioni stradali gravi o gravissime, omicidio stradale o omissione di soccorso. Anche in tali ipotesi, tuttavia, occorre documentare correttamente i presupposti dell’acquisizione e l’ambito di utilizzo delle immagini.
Per gli enti locali, il provvedimento rappresenta un richiamo alla necessità di verificare regolamenti, informative, accordi con la Prefettura, DPIA, procedure interne e istruzioni operative rivolte agli operatori di Polizia Locale, evitando che i sistemi di videosorveglianza urbana siano utilizzati per finalità ulteriori non adeguatamente previste e documentate.
Nel caso concreto, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ammonito il Comune, qualificando la vicenda come violazione minore anche in considerazione della complessità giuridica della questione, dell’assenza di precedenti e della cooperazione prestata dall’ente nel corso dell’istruttoria.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259305






