Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act per determinati sistemi di intelligenza artificiale.
La disciplina riguarda sia i fornitori, cioè chi sviluppa o commercializza un sistema di IA con il proprio nome, sia i deployer, ossia aziende ed enti che lo utilizzano nell’ambito della propria attività professionale.
I fornitori di chatbot e assistenti virtuali devono garantire che le persone siano informate di interagire con un sistema di IA, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze.
I fornitori di sistemi generativi devono inoltre rendere i contenuti prodotti — testi, immagini, audio e video — identificabili mediante marcature leggibili automaticamente e tecnicamente affidabili.
Aziende ed enti che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, nei limitati casi in cui l’impiego sia consentito, devono informare le persone esposte al sistema.
Chi pubblica immagini, audio o video artificialmente generati o manipolati che costituiscono un “deep fake” deve dichiararne chiaramente la natura artificiale.
Analogo obbligo riguarda i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. L’indicazione non è necessaria quando il contenuto è stato sottoposto a un effettivo controllo umano o editoriale e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità editoriale.
Non tutti i contenuti realizzati con il supporto dell’IA devono quindi essere automaticamente etichettati: occorre verificare il concreto caso d’uso e le eccezioni previste.
Per adeguarsi, aziende ed enti devono:
1. censire i sistemi di IA utilizzati e individuare il proprio ruolo;
2. verificare quali sistemi interagiscono con persone o generano contenuti;
3. controllare che i fornitori assicurino avvisi e marcature conformi;
4. predisporre avvertenze chiare, visibili, accessibili e collocate fin dalla prima interazione o esposizione;
5. adottare procedure interne per la revisione e pubblicazione dei contenuti, attribuendo responsabilità e conservando evidenza dei controlli svolti.
Una generica dichiarazione contenuta nella policy aziendale non è sufficiente: l’informazione deve accompagnare concretamente l’interazione o il contenuto interessato.






